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Ordinanza — n. 41005/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against parole revocation due to lack of evidence supporting the defense's claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41005/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide the specific court judgments necessary to substantiate its claim regarding the date of the new offense. The appellant argued that the revocation order incorrectly cited a crime date, asserting the offense occurred later than the initial record. The court rejected this defense as lacking autonomy, noting that the lower court correctly identified the crime date within the statutory five-year window based on the existing judicial record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 644 c.p.p.; Art. 173 c.p.: The defense must provide the specific court judgments to substantiate claims regarding the date of a new offense; a mere assertion without supporting documents is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
parole revocation new offense date inadmissible appeal lack of evidence judicial record

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 644 c.p.p.
Art. 173 c.p.
art. 416-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 7095 del 15/11/2011, Nolè
Sez. 1, n. 47876 del 14/11/2013, Molinaro
Sez. 1, n. 47876 del 14/11/2013, Molinaro, Rv.
Sez. 1, n. 17030 del 10/03/2015, Colombo
257321; Sez. 1, n. 17030 del 10/03/2015, Colombo, Rv.
Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barilari
Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia
Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv.
Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate
261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTORANA GIOACCHINO nato a PALERMO il 24/04/1962 avverso l'ordinanza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Gioacchino Martorana ricorre avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha revocato il beneficio dell'indulto concessogli in relazione alla sentenza della Corte di appello di Palermo, in data 19 febbraio 2007, irrevocabile il 20 luglio 2007 e, con un unico motivo di ricorso, denuncia l'erronea indicazione della data del reato successivamente commesso, ovverosia quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.; ricordato che ai fini della revoca dell'indulto, conseguente alla commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto, è sufficiente che il reato che vi dà causa sia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi anche che, prima della sua scadenza, sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna (Sez. 1, n. 7095 del 15/11/2011, dep. 2012, Nolè, Rv. 252411;

Sez. 1, n. 47876 del 14/11/2013, Molinaro, Rv. 257321; Sez. 1, n. 17030 del 10/03/2015, Colombo, Rv. 263379). ricordato altresì che il giudice dell'esecuzione può e deve prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data di commissione del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata e tale potere rileva soprattutto nei casi in cui il tempus commissi delicti non sia indicato in modo preciso e con riferimenti fattuali chiari e definiti nel capo di imputazione (Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barilari, Rv. 280093;

Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475). considerato che, nel caso di specie, non vi è nessuna incertezza sull'epoca di commissione e, difatti, l'ordinanza impugnata la indica facendo riferimento a quella iniziale riportata nel casellario giudiziale e, su tale base, constatata l'intervenuta commissione di detto reato nel quinquennio dalla data di entrata in vigore (1 agosto 2006) della legge n. 241 del 31 luglio 2006, correttamente perviene alla conclusione della obbligatorietà della revoca del beneficio; ritenuto, di contro, che l'assunto difensivo - secondo cui la commissione di detto reato indicata nel provvedimento impugnato «dal settembre 2010» non risulterebbe dalle imputazioni riportate nelle sentenze di merito e che, invece, la contestazione sarebbe stata svolta in forma cd. aperta «fino alla data odierna» - è assertivo e del tutto privo di autosufficienza, poiché la difesa non ha allegato le sentenze su fonda detta affermazione e, conseguentemente, la censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere es