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Ordinanza — n. 41002/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41002/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41002/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI FRANCESCO nato a MARTINA FRANCA il 28/08/1964 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Francesco Ricci ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Lecce, decidendo su rinvio di questa Corte in data 31 maggio 2022, ha confermato la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F. nella misura di tre anni; ricordato che «In tema di bancarotta, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente» (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898) ritenuto che, nel caso che ci occupa, il Giudice di appello - con otivazione sintetica, ma adeguata - ha dato atto della «gravità delle condotte» ascritte all'imputato, certamente implicitamente riferita alla riconosciuta aggravante della rilevante gravità del danno, reputando dunque congrua la misura di tre anni che, ha viepiù specificato, essere inferiore rispetto alla pena inflitta e, osserva il Collegio, inferiore alla media edittale e, come tale non necessitante di specifica motivazione in ordine ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41002/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 216, ultimo comma, L.F. nella misura di tre anni; ricordato che «In tema di bancarotta, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente» (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898) ritenuto che, nel caso che ci occupa, il Giudice di appello - con otivazione sintetica, ma adeguata - ha dato atto della «gravità delle condotte» ascritte all'imputato, certamente implicitamente riferita alla riconosciuta aggravante della rilevante gravità del danno, reputando dunque congrua la misura di tre anni che, ha viepiù specificato, essere inferiore rispetto alla pena inflitta e, osserva il Collegio, inferiore alla media edittale e, come tale non necessitante di specifica motivazione in ordine ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI FRANCESCO nato a MARTINA FRANCA il 28/08/1964 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Francesco Ricci ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Lecce, decidendo su rinvio di questa Corte in data 31 maggio 2022, ha confermato la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F. nella misura di tre anni; ricordato che «In tema di bancarotta, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente» (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898) ritenuto che, nel caso che ci occupa, il Giudice di appello - con otivazione sintetica, ma adeguata - ha dato atto della «gravità delle condotte» ascritte all'imputato, certamente implicitamente riferita alla riconosciuta aggravante della rilevante gravità del danno, reputando dunque congrua la misura di tre anni che, ha viepiù specificato, essere inferiore rispetto alla pena inflitta e, osserva il Collegio, inferiore alla media edittale e, come tale non necessitante di specifica motivazione in ordine ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr