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Ordinanza — n. 41000/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41000/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41000/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARADONNA GIUSEPPE nato a BARI il 08/09/1976 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 2023, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Bari a carico di Giuseppe Caradonna per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011. Ritenuto che la difesa lamenta in modo del tutto generico l'omessa motivazione sulla sussistenza della recidiva, ma non si confronta con le valutazioni svolte dal giudice di merito e chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la motivazione censurata indica dettagliatamente e in maniera specifica le numerose condotte oggetto dei precedenti penali, evidenziando che la condotta, oggetto di questo procedimento, costituisce ulteriore manifestazione della già manifestata propensione ad agire in dispregio della legge e della sua pericolosità sociale;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41000/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione peggioramento di uno stato anteriore motivazione del mutamento giurisprudenza maggiorazione dissuasiva circostanze aggravanti o attenuanti prognosi di pericolosità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARADONNA GIUSEPPE nato a BARI il 08/09/1976 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 2023, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Bari a carico di Giuseppe Caradonna per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011. Ritenuto che la difesa lamenta in modo del tutto generico l'omessa motivazione sulla sussistenza della recidiva, ma non si confronta con le valutazioni svolte dal giudice di merito e chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la motivazione censurata indica dettagliatamente e in maniera specifica le numerose condotte oggetto dei precedenti penali, evidenziando che la condotta, oggetto di questo procedimento, costituisce ulteriore manifestazione della già manifestata propensione ad agire in dispregio della legge e della sua pericolosità sociale;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 I re estensore