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Ordinanza — n. 40999/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for pandemic violation, rejecting non-prosecution plea due to prior finding of non-triviality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40999/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating pandemic containment measures. The appellant argued for non-prosecution under the particular triviality clause, but the court noted the first-instance judge had already determined the act was not trivial due to its nocturnal timing and violation of emergency regulations. Consequently, the court applied the established principle that a finding of non-triviality precludes the application of the non-prosecution benefit for acts of particular triviality.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 4, comma 3, I. n. 110/75: The finding that an act is not trivial by the judge of first instance precludes the declaration of non-prosecution for acts of particular triviality.

Parole chiave

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non-prosecution benefit particular triviality pandemic violations criminal appeal inadmissible appeal triviality standard contagion laws

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
110 del 1975 e la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del danno - il mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez.
Art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975
Considerato che Bruno Giacomo Culicchia ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 I.
art. 131-bis cod. pen
110/75 e lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia
(Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv.
Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh
275242), essendosi osservato che «se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio» (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CULICCHIA BRUNO GIACOMO nato a ERICE il 15/12/1986 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Bruno Giacomo Culicchia ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110/75 e lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. invece, a suo avviso, da riconoscersi, attesa la non gravità e non abitualità della condotta; ritenuto il motivo non consentito, siccome reiterativo di analoga istanza svolta in appello e dalla Corte territoriale adeguatamente valutata e, comunque, manifestamente infondato;

Rilevato, invero, che il Giudice di appello, ponendosi nel solco della motivazione del Tribunale, ha escluso la sussistenza della causa di esclusione della punibilità poiché il fatto, commesso in orario notturno e in violazioni delle disposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19, era stato ritenuto non lieve dal Giudice di primo grado, sicché era stata espressamente esclusa l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975; considerato che detta motivazione si pone in continuità con il consolidato principio, espresso in sede di legittimità, secondo cui - con riferimento al rapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975 e la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del danno - il mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242), essendosi osservato che «se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio» (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estens