Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40998/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to sufficient appellate court reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40998/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared Luca D'Agrezia's appeal against the Bari Court of Appeal's judgment inadmissible for manifest unfoundedness. The appellant argued the lower court failed to justify its decision on generic mitigating circumstances and sentencing, yet the appellate court had already evaluated these factors based on his criminal history and deemed the punishment congruous. The court ruled that the appellate decision sufficiently addressed the required level of motivation, thereby rejecting the procedural defect claimed by the defendant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the Court of Appeal has sufficiently motivated its evaluation of generic mitigating circumstances and sentencing, even when the appellant claims a lack of reasoning on these specific points.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal generic mitigating circumstances sufficient motivation appellate judgment manifest unfoundedness attenuazione della pena difetto di motivazione motivi di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
artt. 648 cod. pen
309/1990 e lo ha condannato, per i soli delitti di cui agli artt. 648 cod. pen., 2 e 7 legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGREZIA LUCA nato a CANOSA DI PUGLIA il 12/01/1999 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luca D'Agrezia, per mezzo del suo difensore avv. Giovanni Battista Pavone, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 25 gennaio 2024 con cui la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha assolto dal delitto di cui all'art. 73, comma 4,. d.P.R. n. 309/1990 e lo ha condannato, per i soli delitti di cui agli artt. 648 cod. pen., 2 e 7 legge n. 895/1967, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.200 di multa; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di motivare in merito alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e in merito al trattamento sanzionatorio; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha valutato la concedibilità delle attenuanti generiche e l'ha esclusa alla luce dei suoi precedenti penali e dell'assenza di altre emergenze favorevoli, ed ha motivato sufficientemente anche l'entità della pena inflitta, definendola "congrua" e peraltro mantenendola in termini molto prossimi al minimo edittale, quanto alla pena per il reato-base, ed applicando un aumento modesto quanto al residuo reato-satellite, così soddisfacendo il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso