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Ordinanza — n. 40997/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40997/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40997/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BRUTTO ANGELO IVAN nato a CANICATTI il 20/04/1996 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; Rilevato che Angelo Ivan Lo Brutto, per mezzo del suo difensore avv. Santo Lucia, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 29 novembre 2023 con cui la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 13.555 di multa, per i delitti di cui agli artt. 648, 612, 635 cod. pen., 2 e 7 legge n. 895/1967, 23 legge n. 110/1975, 73 d.P.R. n. 309/1990; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere la Corte di appello motivato in maniera manifestamente illogica il trattamento sanzionatorio, applicando una pena eccessiva alla luce della sia incensuratezza, del suo comportamento processuale, della finalità rieducativa della pena e del criterio di ragionevolezza, che avrebbero dovuto indurre a contenere la pena nel minimo edittale; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha ampiamente e logicamente motivato le ragioni che l'hanno determinata a confermare le pene irrogate dal giudice di primo grado, indicate nella notevole gravità dei fatti, nella scarsa rilevanza della confessione dell'imputato, resa quando vi erano già ampie evidenze probatorie, nell'assenza di giustificazioni credibili, nella evidente pericolosità sociale dell'imputato, e ha tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato, ritenendola però sufficientemente valorizzata mediante la concessione delle attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata soddisfi ampiamente il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla congruità della pena irrogata (si veda, tra le molte, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 40997/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Santo Lucia, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 29 novembre 2023 con cui la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 13.555 di multa, per i delitti di cui agli artt. 648, 612, 635 cod. pen., 2 e 7 legge n. 895/1967, 23 legge n. 110/1975, 73 d.P.R. n. 309/1990; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere la Corte di appello motivato in maniera manifestamente illogica il trattamento sanzionatorio, applicando una pena eccessiva alla luce della sia incensuratezza, del suo comportamento processuale, della finalità rieducativa della pena e del criterio di ragionevolezza, che avrebbero dovuto indurre a contenere la pena nel minimo edittale; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha ampiamente e logicamente motivato le ragioni che l'hanno determinata a confermare le pene irrogate dal giudice di primo grado, indicate nella notevole gravità dei fatti, nella scarsa rilevanza della confessione dell'imputato, resa quando vi erano già ampie evidenze probatorie, nell'assenza di giustificazioni credibili, nella evidente pericolosità sociale dell'imputato, e ha tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato, ritenendola però sufficientemente valorizzata mediante la concessione delle attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata soddisfi ampiamente il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla congruità della pena irrogata (si veda, tra le molte, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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proporzionalità della pena adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale attenuazione libera della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc.pen
271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BRUTTO ANGELO IVAN nato a CANICATTI il 20/04/1996 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Angelo Ivan Lo Brutto, per mezzo del suo difensore avv. Santo Lucia, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 29 novembre 2023 con cui la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 13.555 di multa, per i delitti di cui agli artt. 648, 612, 635 cod. pen., 2 e 7 legge n. 895/1967, 23 legge n. 110/1975, 73 d.P.R. n. 309/1990; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere la Corte di appello motivato in maniera manifestamente illogica il trattamento sanzionatorio, applicando una pena eccessiva alla luce della sia incensuratezza, del suo comportamento processuale, della finalità rieducativa della pena e del criterio di ragionevolezza, che avrebbero dovuto indurre a contenere la pena nel minimo edittale; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha ampiamente e logicamente motivato le ragioni che l'hanno determinata a confermare le pene irrogate dal giudice di primo grado, indicate nella notevole gravità dei fatti, nella scarsa rilevanza della confessione dell'imputato, resa quando vi erano già ampie evidenze probatorie, nell'assenza di giustificazioni credibili, nella evidente pericolosità sociale dell'imputato, e ha tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato, ritenendola però sufficientemente valorizzata mediante la concessione delle attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata soddisfi ampiamente il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla congruità della pena irrogata (si veda, tra le molte, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I