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Ordinanza — n. 40996/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention denial due to manifest unfoundedness and procedural infirmities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40996/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim that the lower court violated the 2022 law on home detention. The appellant argued the appellate court relied solely on criminal history, ignoring prior alternative measures and the specific statutory requirements. The court found the lower court's comprehensive assessment, including the revocation of a previous measure and the defendant's continued delinquency, legally sound and sufficient to deny the request.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible for manifest unfoundedness when the lower court explicitly cites statutory provisions and evaluates all relevant factors, including prior alternative measures and the defendant's capacity to offend, to deny a request for home detention.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness home detention alternative measures procedural infirmities misura sostitutiva della detenzione adeguamento della pena pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
d.lgs. n. 150/2022
Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
20 legge n. 110/1975
n.159/2011, 20 legge n. 110/1975 e 612 cod.
612 cod. pen.
110/1975 e 612 cod. pen.; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello respinto la richiesta di sostituzione della pena con la detenzione domiciliare solo sulla base dei suoi precedenti penali, in violazione del d.lgs.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDIZZONE DANILO nato a CASERTA il 30/08/1987 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Danilo Ardizzone, per mezzo del suo difensore avv. Carlo Madonna, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 20 febbraio 2024 con cui la Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi due e giorni dieci di reclusione per la violazione degli artt. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011, 20 legge n. 110/1975 e 612 cod. pen.; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello respinto la richiesta di sostituzione della pena con la detenzione domiciliare solo sulla base dei suoi precedenti penali, in violazione del d.lgs. n. 150/2022, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello ha negato il beneficio richiesto esplicitamente citando, oltre ai precedenti penali, anche la già avvenuta applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere, in un caso addirittura revocata, valutando che esse non hanno sortito alcun effetto special-preventivo, avendo il ricorrente continuato a delinquere, e ha ritenuto perciò impossibile formulare un giudizio prognostico favorevole circa l'osservanza delle prescrizioni collegate alla misura alternativa richiesta, stante la capacità a delinquere dell'imputato, valutata in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr,..sid