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Ordinanza — n. 40994/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40994/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVARESE FRANCESCO PAOLO (CUI 05KAEQU) nato a POMPEI il 08/01/1998 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti; — udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 27/03/2024, con la quale la Corte di Appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per Francesco Paolo Savarese ad anni quattro di reclusione ed € 2.000,00 di multa; Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che la censura verte su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui:

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40994/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284881-01) e nemmeno sul punto il ricorrente formula motivi. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore udienza dibattimentale obbligo di comparizione all'udienza interrogatorio formale di testimoni diritto di essere sentito rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVARESE FRANCESCO PAOLO (CUI 05KAEQU) nato a POMPEI il 08/01/1998 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti; — udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 27/03/2024, con la quale la Corte di Appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per Francesco Paolo Savarese ad anni quattro di reclusione ed € 2.000,00 di multa; Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che la censura verte su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui:

«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); che «nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284881-01) e nemmeno sul punto il ricorrente formula motivi. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i