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Ordinanza — n. 40991/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because prisoner's act was merely a lawyer appointment, not a formal cassation petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40991/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared that no provision could be made on the act submitted by prisoner Salvatore Parla. Although Parla deposited a declaration appointing a defense lawyer at the prison administration, the Court found this document did not constitute a formal cassation appeal. Consequently, the case files were ordered to be returned to the Tribunal of Surveillance in Bologna.

Regesto Legislator

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Art. 147 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: A prisoner's declaration appointing a defense lawyer does not constitute a cassation appeal and must be rejected if no formal petition is filed.

Parole chiave

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cassation appeal prisoner rights defense lawyer appointment procedural defect Tribunal of Surveillance non locus standi formal petition differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 147 cod. pen.
Con ordinanza emessa in data 28 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 cod.pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 147 cod.pen
Con ordinanza emessa in data 28 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARLA SALVATORE nato a CANICATTI il 29/05/1948 avverso l'ordinanza del 28/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 28 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 cod.pen. presentata da Salvatore Parla.

2. Con riferimento all'ordinanza, il detenuto Salvatore Parla ha depositato personalmente, presso la Direzione degli Istituti Penitenziari di Parma, una dichiarazione di nomina di un difensore di fiducia, allo scopo di proporre ricorso in cassazione, dichiarazione che è stata trasmessa a questa Corte.

3. Deve dichiararsi "non luogo a provvedere" sull'atto trasmesso, in quanto esso, palesemente, non costituisce un ricorso, avendo il detenuto depositato solo un atto di nomina di un difensore al fine di predisporre il ricorso in cassazione contro il provvedimento sopra indicato. Deve altresì disporsi la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna, in quanto trasmessi in mancanza della proposizione di un ricorso in cassazione, diversamente da quanto indicato in calce all'ordinanza stessa.

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere e dispone ritrasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consiglie