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Ordinanza — n. 40986/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove criminal continuity under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40986/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize criminal continuity based on the homogeneity of offenses and temporal proximity. The court rejected this, noting the significant time gap between the original crime and subsequent acts, which negates the presumption of a single criminal plan.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p.; Art. 671 c.p.p.: Criminal continuity requires proof of a pre-existing criminal plan at the time of the first offense; mere homogeneity and temporal proximity are insufficient without evidence of specific intent to commit further crimes.

Parole chiave

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criminal continuity single criminal plan temporal distance criminal intent inadmissible appeal Italian Penal Code judicial execution reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.
Art. 671 c.p.p.
Considerato che Ioana Alexandra Munteanu ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale Il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Ioana Alexandra Munteanu ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale Il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni
Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia
Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNTEANU IOANA-ALEXANDRA nata il 11/05/1990 avverso l'ordinanza del 15/03/2024 del TRIBUNALE di SONDRIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Ioana Alexandra Munteanu ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale Il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione; considerato altresì che con l'unico, articolato motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della continuazione con riferimento ai fatti giudicati con la sentenza di cui al n. 6 del provvedimento impugnato, lamentando che il Giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile per l'omogeneità dei fatti giudicati con quelli invece dallo stesso Giudice unificati ex art. 81 cod. pen.; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione dì fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01); rilevato che, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli anzidetti principi, evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che i reati di cui alla sentenza sub 6), risalenti al novembre/dicembre 2014, erano stati commessi il a notevole distanza temporale dall'ultimo della serie causale posta in continuazione, invece commesso il 31 gennaio 2013; ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass.

Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537); considerato che con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a lamentare genericamente l'errata applicazione della legge e della giurisprudenza in tema di continuazione criminosa, ampiamente citata nel ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t