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Ordinanza — n. 40985/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40985/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40985/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMED ESAU nato il 22/09/1994 avverso la sentenza del 08/04/2024 del GIUDICE DI PACE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Esau Hamed ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Giudice di Pace di Milano l'ha condannato per il reato di cui all'art. 14 comma 5-ter d. Igs. n. 286 del 1998 e lamenta l'assenza di motivazione in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione era stata espressamente richiesta dalla difesa in sede di discussione; ricordato che «La concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: "si ritiene congrua")» (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201) e che, più in generale, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza; ritenuto che, nel caso che ci occupa, il Giudice di pace, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., ha dato atto delle «significative condanne» di cui lo stesso risulta gravato, dato obiettivo alla cui stregua dev'essere letta la successiva affermazione, contenuta in sentenza, «non concesse le attenuanti generiche». rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40985/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 14 comma 5-ter d. Igs. n. 286 del 1998 e lamenta l'assenza di motivazione in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione era stata espressamente richiesta dalla difesa in sede di discussione; ricordato che «La concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: "si ritiene congrua")» (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201) e che, più in generale, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza; ritenuto che, nel caso che ci occupa, il Giudice di pace, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., ha dato atto delle «significative condanne» di cui lo stesso risulta gravato, dato obiettivo alla cui stregua dev'essere letta la successiva affermazione, contenuta in sentenza, «non concesse le attenuanti generiche». rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali reiterazione di reati penali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMED ESAU nato il 22/09/1994 avverso la sentenza del 08/04/2024 del GIUDICE DI PACE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Esau Hamed ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Giudice di Pace di Milano l'ha condannato per il reato di cui all'art. 14 comma 5-ter d. Igs. n. 286 del 1998 e lamenta l'assenza di motivazione in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione era stata espressamente richiesta dalla difesa in sede di discussione; ricordato che «La concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: "si ritiene congrua")» (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201) e che, più in generale, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza; ritenuto che, nel caso che ci occupa, il Giudice di pace, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., ha dato atto delle «significative condanne» di cui lo stesso risulta gravato, dato obiettivo alla cui stregua dev'essere letta la successiva affermazione, contenuta in sentenza, «non concesse le attenuanti generiche». rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il