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Ordinanza — n. 40983/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40983/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDI MARIANO nato a NAPOLI il 07/03/1954 avverso l'ordinanza del 17/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data gi maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Mariano Raimondi; Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente applicato l'art. 47ter, comma 1, ord. pen., non abbia tenuto conto delle sue condizioni precarie del condannato, del suo comportamento corretto e delle sue condizioni familiari, senza valorizzare il suo percorso di ravvedimento; che l'ordinanza in realtà prende in considerazione l'intero vissuto del condannato e valuta nel merito i profili inerenti il suo comportamento successivo alla scarcerazione e il livello della sua concreta adesione al percorso di revisione critica, apprezzando in particolare i contenuti della relazione di sintesi che ha segnalato l'indisponibilità del Raimondi ad intraprendere il programma trattamentale con i connessi sacrifici e ha proposto un trattamento tendenzialmente intramurario per giungere gradualmente alla sperimentazione esterna; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40983/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data gi maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Mariano Raimondi; Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente applicato l'art. 47ter, comma 1, ord. pen., non abbia tenuto conto delle sue condizioni precarie del condannato, del suo comportamento corretto e delle sue condizioni familiari, senza valorizzare il suo percorso di ravvedimento; che l'ordinanza in realtà prende in considerazione l'intero vissuto del condannato e valuta nel merito i profili inerenti il suo comportamento successivo alla scarcerazione e il livello della sua concreta adesione al percorso di revisione critica, apprezzando in particolare i contenuti della relazione di sintesi che ha segnalato l'indisponibilità del Raimondi ad intraprendere il programma trattamentale con i connessi sacrifici e ha proposto un trattamento tendenzialmente intramurario per giungere gradualmente alla sperimentazione esterna; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute domanda d'asilo di rom verosimiglianza dei motivi d'asilo necessità di cure mediche inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento collocamento in una casa di salute o di custodia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDI MARIANO nato a NAPOLI il 07/03/1954 avverso l'ordinanza del 17/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data gi maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Mariano Raimondi; Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente applicato l'art. 47ter, comma 1, ord. pen., non abbia tenuto conto delle sue condizioni precarie del condannato, del suo comportamento corretto e delle sue condizioni familiari, senza valorizzare il suo percorso di ravvedimento; che l'ordinanza in realtà prende in considerazione l'intero vissuto del condannato e valuta nel merito i profili inerenti il suo comportamento successivo alla scarcerazione e il livello della sua concreta adesione al percorso di revisione critica, apprezzando in particolare i contenuti della relazione di sintesi che ha segnalato l'indisponibilità del Raimondi ad intraprendere il programma trattamentale con i connessi sacrifici e ha proposto un trattamento tendenzialmente intramurario per giungere gradualmente alla sperimentazione esterna; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co:'eciso il 10 ottobre 2024 g ere estensore Il Pr sident V rjcenzo Si ni D h i) O s I -1 A T A i: CACLL1