Ordinanza — n. 40975/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 02 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato la misura della semilibertà concessa a Marcelo Freddy Aviles Guillermo in data 08 ottobre 2022, per le numerose violazioni alle prescrizioni da lui commesse. Avverso l'ordinanza il detenuto Marcelo Freddy Aviles Guillermo ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione scritta, predisposta personalmente e depositata presso la casa di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40975/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVILES GUILLERMO MARCELO FREDDY nato il 19/03/1989 avverso l'ordinanza del 02/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; Ludita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 02 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato la misura della semilibertà concessa a Marcelo Freddy Aviles Guillermo in data 08 ottobre 2022, per le numerose violazioni alle prescrizioni da lui commesse.
2. Avverso l'ordinanza il detenuto Marcelo Freddy Aviles Guillermo ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione scritta, predisposta personalmente e depositata presso la casa di reclusione.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il P