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Ordinanza — n. 40973/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40973/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40973/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OREFICE EMANUELE nato a CAGLIARI il 21/04/1987 avverso l'ordinanza del 03/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 3 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Emanuele Orefice; Rilevato che il difensore ha depositato rinuncia al ricorso, della quale tuttavia non può tenersi conto perché non risulta conferita procura speciale; che con due connessi motivi il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente applicato l'art. 47ter e l'art. 47quinquies ord. pen. e non abbia tenuto conto del comportamento corretto del condannato e delle sue condizioni familiari, senza valorizzare il suo percorso di ravvedimento; che l'ordinanza in realtà prende in considerazione l'intero vissuto del condannato e valuta nel merito i profili inerenti il suo comportamento, la sua instabilità e fragilità psicologica, il livello della sua concreta adesione al percorso di revisione critica, apprezzando in particolare i contenuti della relazione comportamentale e della relazione UEPE che hanno segnalato che egli non ha coscienza della gravità delle sue condotte e che le giustifica con motivazioni inaccettabili; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità; che, per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40973/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 3 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Emanuele Orefice; Rilevato che il difensore ha depositato rinuncia al ricorso, della quale tuttavia non può tenersi conto perché non risulta conferita procura speciale; che con due connessi motivi il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente applicato l'art. 47ter e l'art. 47quinquies ord. pen. e non abbia tenuto conto del comportamento corretto del condannato e delle sue condizioni familiari, senza valorizzare il suo percorso di ravvedimento; che l'ordinanza in realtà prende in considerazione l'intero vissuto del condannato e valuta nel merito i profili inerenti il suo comportamento, la sua instabilità e fragilità psicologica, il livello della sua concreta adesione al percorso di revisione critica, apprezzando in particolare i contenuti della relazione comportamentale e della relazione UEPE che hanno segnalato che egli non ha coscienza della gravità delle sue condotte e che le giustifica con motivazioni inaccettabili; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità; che, per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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capacità di subire la carcerazione motivi soggettivi successivi alla fuga riesame della carcerazione preventiva proroga della carcerazione espulsione sospensione del diritto di visita verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OREFICE EMANUELE nato a CAGLIARI il 21/04/1987 avverso l'ordinanza del 03/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 3 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Emanuele Orefice; Rilevato che il difensore ha depositato rinuncia al ricorso, della quale tuttavia non può tenersi conto perché non risulta conferita procura speciale; che con due connessi motivi il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente applicato l'art. 47ter e l'art. 47quinquies ord. pen. e non abbia tenuto conto del comportamento corretto del condannato e delle sue condizioni familiari, senza valorizzare il suo percorso di ravvedimento; che l'ordinanza in realtà prende in considerazione l'intero vissuto del condannato e valuta nel merito i profili inerenti il suo comportamento, la sua instabilità e fragilità psicologica, il livello della sua concreta adesione al percorso di revisione critica, apprezzando in particolare i contenuti della relazione comportamentale e della relazione UEPE che hanno segnalato che egli non ha coscienza della gravità delle sue condotte e che le giustifica con motivazioni inaccettabili; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità; che, per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così so il 10 ottobre 2024 Il POSITN-VA C.r\CILt_k_V--