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Ordinanza — n. 40972/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40972/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40972/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIONTA VALENTINO nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/01/1953 avverso l'ordinanza del 19/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; A Visto il ricorso proposto da Valentino Gionta avverso il provvedimento con il quale il Tribunale dì sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.); ritenuto che si tratta di impugnazione proposta personalmente, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», a fronte della quale s'impone l'inammissibilità del ricorso; rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40972/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; A Visto il ricorso proposto da Valentino Gionta avverso il provvedimento con il quale il Tribunale dì sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.); ritenuto che si tratta di impugnazione proposta personalmente, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», a fronte della quale s'impone l'inammissibilità del ricorso; rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

Parole chiave

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diritto a un difensore azione costitutiva legittimazione a ricorrere modificazione delle conclusioni riforme giudiziarie eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
1, comma 63, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIONTA VALENTINO nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/01/1953 avverso l'ordinanza del 19/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visto il ricorso proposto da Valentino Gionta avverso il provvedimento con il quale il Tribunale dì sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.); ritenuto che si tratta di impugnazione proposta personalmente, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», a fronte della quale s'impone l'inammissibilità del ricorso; rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del