Ordinanza — n. 40969/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ SANTO nato a PALERMO il 29/10/1998 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Premesso che la Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 12 febbraio 2024, ha confermato la condanna di Santo Perez alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli art. 387-bis cod. pen., 337, 582 e 585, 341-bis cod. pen. e art. 4 I n. 110 del 1975; rilevato che l'imputato ha proposto ricorso, con atto in data 8 aprile 2024, avverso detta sentenza e ha dedotto il vizio di motivazione in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe esplicato adeguatamente e sufficientemente le ragioni che l'hanno determinata a ritenere congrua la pena irrogata dal Giudice di primo grado; considerato che, come risulta dal certificato anagrafico in atti, Santo Perez è deceduto e che, con la morte dell'imputato, la sentenza ha perduto ogni efficacia per l'intervenuta estinzione del reato; rilevato ancora che la morte del ricorrente, intervenuta nel giudizio di legittimità, rende inammissibile il ricorso, ma esclude la possibilità della condanna alle spese e della applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 7, n. 23354 del 18/04/2023, Cari, Rv. 284745;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 387-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40969/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 387-bis cod. pen., 337, 582 e 585, 341-bis cod. pen. e art. 4 I n. 110 del 1975; rilevato che l'imputato ha proposto ricorso, con atto in data 8 aprile 2024, avverso detta sentenza e ha dedotto il vizio di motivazione in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe esplicato adeguatamente e sufficientemente le ragioni che l'hanno determinata a ritenere congrua la pena irrogata dal Giudice di primo grado; considerato che, come risulta dal certificato anagrafico in atti, Santo Perez è deceduto e che, con la morte dell'imputato, la sentenza ha perduto ogni efficacia per l'intervenuta estinzione del reato; rilevato ancora che la morte del ricorrente, intervenuta nel giudizio di legittimità, rende inammissibile il ricorso, ma esclude la possibilità della condanna alle spese e della applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 7, n. 23354 del 18/04/2023, Cari, Rv. 284745;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ SANTO nato a PALERMO il 29/10/1998 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che la Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 12 febbraio 2024, ha confermato la condanna di Santo Perez alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli art. 387-bis cod. pen., 337, 582 e 585, 341-bis cod. pen. e art. 4 I n. 110 del 1975; rilevato che l'imputato ha proposto ricorso, con atto in data 8 aprile 2024, avverso detta sentenza e ha dedotto il vizio di motivazione in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe esplicato adeguatamente e sufficientemente le ragioni che l'hanno determinata a ritenere congrua la pena irrogata dal Giudice di primo grado; considerato che, come risulta dal certificato anagrafico in atti, Santo Perez è deceduto e che, con la morte dell'imputato, la sentenza ha perduto ogni efficacia per l'intervenuta estinzione del reato; rilevato ancora che la morte del ricorrente, intervenuta nel giudizio di legittimità, rende inammissibile il ricorso, ma esclude la possibilità della condanna alle spese e della applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 7, n. 23354 del 18/04/2023, Cari, Rv. 284745;
Sez 1, n. 4.2313 del 11/11/2010, Di Marco, Rv. 249026);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per la morte del ricorrente. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente