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Ordinanza — n. 40969/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40969/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40969/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ SANTO nato a PALERMO il 29/10/1998 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Premesso che la Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 12 febbraio 2024, ha confermato la condanna di Santo Perez alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli art. 387-bis cod. pen., 337, 582 e 585, 341-bis cod. pen. e art. 4 I n. 110 del 1975; rilevato che l'imputato ha proposto ricorso, con atto in data 8 aprile 2024, avverso detta sentenza e ha dedotto il vizio di motivazione in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe esplicato adeguatamente e sufficientemente le ragioni che l'hanno determinata a ritenere congrua la pena irrogata dal Giudice di primo grado; considerato che, come risulta dal certificato anagrafico in atti, Santo Perez è deceduto e che, con la morte dell'imputato, la sentenza ha perduto ogni efficacia per l'intervenuta estinzione del reato; rilevato ancora che la morte del ricorrente, intervenuta nel giudizio di legittimità, rende inammissibile il ricorso, ma esclude la possibilità della condanna alle spese e della applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 7, n. 23354 del 18/04/2023, Cari, Rv. 284745;

Regesto Legislator

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art. 387-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40969/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 387-bis cod. pen., 337, 582 e 585, 341-bis cod. pen. e art. 4 I n. 110 del 1975; rilevato che l'imputato ha proposto ricorso, con atto in data 8 aprile 2024, avverso detta sentenza e ha dedotto il vizio di motivazione in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe esplicato adeguatamente e sufficientemente le ragioni che l'hanno determinata a ritenere congrua la pena irrogata dal Giudice di primo grado; considerato che, come risulta dal certificato anagrafico in atti, Santo Perez è deceduto e che, con la morte dell'imputato, la sentenza ha perduto ogni efficacia per l'intervenuta estinzione del reato; rilevato ancora che la morte del ricorrente, intervenuta nel giudizio di legittimità, rende inammissibile il ricorso, ma esclude la possibilità della condanna alle spese e della applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 7, n. 23354 del 18/04/2023, Cari, Rv. 284745;

Parole chiave

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proporzionalità della pena adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena motivazione sufficiente motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 387-bis cod. pen
Premesso che la Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 12 febbraio 2024, ha confermato la condanna di Santo Perez alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli art. 387-bis cod. pen., 337, 582 e 585, 341-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ SANTO nato a PALERMO il 29/10/1998 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che la Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 12 febbraio 2024, ha confermato la condanna di Santo Perez alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli art. 387-bis cod. pen., 337, 582 e 585, 341-bis cod. pen. e art. 4 I n. 110 del 1975; rilevato che l'imputato ha proposto ricorso, con atto in data 8 aprile 2024, avverso detta sentenza e ha dedotto il vizio di motivazione in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe esplicato adeguatamente e sufficientemente le ragioni che l'hanno determinata a ritenere congrua la pena irrogata dal Giudice di primo grado; considerato che, come risulta dal certificato anagrafico in atti, Santo Perez è deceduto e che, con la morte dell'imputato, la sentenza ha perduto ogni efficacia per l'intervenuta estinzione del reato; rilevato ancora che la morte del ricorrente, intervenuta nel giudizio di legittimità, rende inammissibile il ricorso, ma esclude la possibilità della condanna alle spese e della applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 7, n. 23354 del 18/04/2023, Cari, Rv. 284745;

Sez 1, n. 4.2313 del 11/11/2010, Di Marco, Rv. 249026);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per la morte del ricorrente. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente