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Ordinanza — n. 40963/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal record continuation, ruling evidence insufficient for unified criminal plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40963/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to recognize criminal record continuation. The appellant argued for continuity based on specific indicators, but the court found the judge's reasoning correctly identified the lack of a unified criminal plan due to the ten-year gap and disparate execution methods. Consequently, the court affirmed that the original prosecution's finding of occasional acts remained legally sound and unchallenged.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The recognition of criminal record continuation requires concrete indicators of a unified criminal plan, including spatial-temporal contiguity and programmed subsequent acts, and cannot be established by mere doubt or isolated factors.

Parole chiave

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criminal record continuation unified criminal plan spatial-temporal contiguity programmed subsequent acts favor rei principle judicial execution appeal inadmissible appeal detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 3 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Latina rigettava la richiesta avanzata da Nino Montenero, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81 cod. pen.
pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 3 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Latina rigettava la richiesta avanzata da Nino Montenero, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 81 cod. pen
pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTENERO NINO nato a NAPOLI il 14/06/1956 avverso l'ordinanza del 03/05/2024 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 3 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Latina rigettava la richiesta avanzata da Nino Montenero, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 671, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardo tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso (il tempo trascorso tra le condotte di detenzione e spaccio pari a circa dieci anni, la disomogeneità delle modalità di esecuzione delle stesse, il concorso con soggetti diversi e in territori diversi, la natura dello stupefacente trattato), sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione delle condotte e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso ed infine concludendo per l'occasionalità delle condotte piuttosto che per la continuazione; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»;

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazion al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così. il 10 ottobre 2024 tensore Il residen e Vi 4 enzo S ni , tu, ! ,Iii" D E POSITATA IN CAN