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Ordinanza — n. 40961/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against surveillance court order refusing home detention due to lack of compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40961/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to evaluate his personality evolution and ignored his current employment, relying instead on outdated criminal history and lack of compensation to the victim. The court rejected this, ruling that the lower court's assessment of social danger was logical and non-contradictory, and that the Supreme Court cannot substitute its own factual evaluation for the trial judge's unless a legal error exists.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; The Supreme Court of Cassation may only verify the existence of specific procedural vices under Article 606 of the Code of Criminal Procedure and cannot substitute its own evaluation of facts or social danger for that of the court of first instance, provided the latter's reasoning is not vitiated by legal error.

Parole chiave

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home detention refusal surveillance court appeal social danger assessment procedural inadmissibility Supreme Court jurisdiction attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GIUSEPPE nato a RAVANUSA il 17/10/1956 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Lombardo, per mezzo del suo difensore avv. Denisa Calleri, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 16 aprile 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha respinto la sua richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione di una pena pari a tre anni e quindici giorni di reclusione per vari delitti commessi nel 2014 in danno della ex-compagna, ritenendo la sua pericolosità sociale ancora attuale, e dimostrata dalla totale mancanza di iniziative risarcitorie in favore della vittima, nonostante il tempo trascorso e la provvisionale liquidata alla stessa, dalla sopravvenuta condanna, non definitiva, per un altro delitto di diversa natura, dai molti precedenti penali; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale respinto la richiesta di affidamento in prova con mere clausole di stile, senza valutare l'evoluzione della sua personalità nel lungo tempo decorso da quei reati, nonché dai reati fallimentari ancora sub iudice in quanto commessi nel medesimo arco temporale, evoluzione dimostrata dallo svolgimento di un'attività lavorativa, essendo egli titolare di un ristorante stagionale, e dall'astensione dalla commissione di nuovi reati; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché la valutazione della attuale pericolosità sociale del ricorrente, ostativa alla concessione di qualunque misura alternativa alla detenzione, è motivata in modo logico e non contraddittorio, principalmente sulla base dell'assenza di iniziative risarcitorie in favore della vittima, logicamente valutate quale dimostrazione dell'assenza di resipiscenza e di spontanea adesione alle regole sociali e giuridiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 o