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Ordinanza — n. 40959/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40959/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40959/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJRAKTARI ERMAL nato il 01/05/1985 avverso l'ordinanza del 23/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 aprile 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato da Ermal Bajraktari avverso l'applicazione del regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14bis ord. pen., disposto con decreto dell'01/12/2023. Ritenuto che con unico motivo si lamenta la violazione e l'erronea applicazione 6r- dtjartt. 14bis ord. pen., perché la motivazione del provvedimento si basa su un episodio di aggressione del reclamante in danno di un compagno di detenzione, ma si limita a richiamare le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza, che non sarebbero presenti nel fascicolo, e senza rivalutare gli argomenti contenuti nel decreto reclamato; che le doglianze sono manifestamente infondate poiché il Tribunale di sorveglianza non si è limitato a riproporre le valutazioni contenute nel decreto impugnato ma ha evidenziato la gravità di un episodio culminato nella commissione del reato di lesioni gravissime e che non aveva avuto ulteriori conseguenze per il tempestivo intervento del personale della polizia penitenziaria, che ha riferito di tale intervento ben prima dell'esame delle videoriprese; che in ogni caso il fatto non è contestato dal ricorrente;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40959/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 aprile 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato da Ermal Bajraktari avverso l'applicazione del regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14bis ord. pen., disposto con decreto dell'01/12/2023. Ritenuto che con unico motivo si lamenta la violazione e l'erronea applicazione 6r- dtjartt. 14bis ord. pen., perché la motivazione del provvedimento si basa su un episodio di aggressione del reclamante in danno di un compagno di detenzione, ma si limita a richiamare le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza, che non sarebbero presenti nel fascicolo, e senza rivalutare gli argomenti contenuti nel decreto reclamato; che le doglianze sono manifestamente infondate poiché il Tribunale di sorveglianza non si è limitato a riproporre le valutazioni contenute nel decreto impugnato ma ha evidenziato la gravità di un episodio culminato nella commissione del reato di lesioni gravissime e che non aveva avuto ulteriori conseguenze per il tempestivo intervento del personale della polizia penitenziaria, che ha riferito di tale intervento ben prima dell'esame delle videoriprese; che in ogni caso il fatto non è contestato dal ricorrente;

Parole chiave

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reati violenti minaccia non comprovata prova del rischio persecuzione partecipazione al reato permesso di promuovere un procedimento penale pericolo di collusione con testimoni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJRAKTARI ERMAL nato il 01/05/1985 avverso l'ordinanza del 23/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 aprile 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato da Ermal Bajraktari avverso l'applicazione del regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14bis ord. pen., disposto con decreto dell'01/12/2023. Ritenuto che con unico motivo si lamenta la violazione e l'erronea applicazione 6r- dtjartt. 14bis ord. pen., perché la motivazione del provvedimento si basa su un episodio di aggressione del reclamante in danno di un compagno di detenzione, ma si limita a richiamare le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza, che non sarebbero presenti nel fascicolo, e senza rivalutare gli argomenti contenuti nel decreto reclamato; che le doglianze sono manifestamente infondate poiché il Tribunale di sorveglianza non si è limitato a riproporre le valutazioni contenute nel decreto impugnato ma ha evidenziato la gravità di un episodio culminato nella commissione del reato di lesioni gravissime e che non aveva avuto ulteriori conseguenze per il tempestivo intervento del personale della polizia penitenziaria, che ha riferito di tale intervento ben prima dell'esame delle videoriprese; che in ogni caso il fatto non è contestato dal ricorrente;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così o il 10 ottobre 2024 ensore Il P esid nte V iani DEPO ITATA iN CANCL .1SIUA 07 N