Ordinanza — n. 40958/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLIZZERI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 12/09/1960 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; Rilevato che Francesco Pellizzeri, per mezzo del suoi difensori avv. Giambattista Rizza e avv. Giuseppe Culotti, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 dicembre 2023 con cui la Corte di appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 4.600 di multa per la violazione degli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967, 612, 697 e 703 cod. pen.; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895/1967, pur essendo lo sparo avvenuto non in un luogo pubblico, bensì nella cucina di un ristorante in orario di chiusura, e per non avere ritenuto che egli abbia sparato mentre il pericolo era in corso e al solo fine di indurre il figlio a desistere dall'aggressione che stava portando contro i genitori; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello ha approfonditamente esaminato le questioni nuovamente avanzate con il ricorso, ed ha confermato la sussistenza del porto di un'arma in luogo pubblico perché lo stesso imputato ha ammesso di avere prelevato la pistola all'esterno del ristorante, iniziando quindi il porto in un luogo pubblico, e si è peraltro aggirato, con detta pistola, anche nella sala del ristorante, luogo sicuramente da qualificare come "aperto al pubblico", nonché ha ribadito, sulla base delle prove raccolte, che non vi è stata contestualità tra l'aggressione da parte del figlio e lo sparo, essendo il ricorrente uscito dal locale per munirsi della pistola, ed avendola, quindi, usata dopo che l'aggressione era terminata; ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e, a fronte di una motivazione non carente né manifestamente illogica, chiede a questa Corte una diversa valutazione nel merito (vedi Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747, circa l'oggetto del giudizio di legittimità); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40958/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Giambattista Rizza e avv. Giuseppe Culotti, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 dicembre 2023 con cui la Corte di appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 4.600 di multa per la violazione degli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967, 612, 697 e 703 cod. pen.; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895/1967, pur essendo lo sparo avvenuto non in un luogo pubblico, bensì nella cucina di un ristorante in orario di chiusura, e per non avere ritenuto che egli abbia sparato mentre il pericolo era in corso e al solo fine di indurre il figlio a desistere dall'aggressione che stava portando contro i genitori; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello ha approfonditamente esaminato le questioni nuovamente avanzate con il ricorso, ed ha confermato la sussistenza del porto di un'arma in luogo pubblico perché lo stesso imputato ha ammesso di avere prelevato la pistola all'esterno del ristorante, iniziando quindi il porto in un luogo pubblico, e si è peraltro aggirato, con detta pistola, anche nella sala del ristorante, luogo sicuramente da qualificare come "aperto al pubblico", nonché ha ribadito, sulla base delle prove raccolte, che non vi è stata contestualità tra l'aggressione da parte del figlio e lo sparo, essendo il ricorrente uscito dal locale per munirsi della pistola, ed avendola, quindi, usata dopo che l'aggressione era terminata; ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e, a fronte di una motivazione non carente né manifestamente illogica, chiede a questa Corte una diversa valutazione nel merito (vedi Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747, circa l'oggetto del giudizio di legittimità); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLIZZERI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 12/09/1960 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Francesco Pellizzeri, per mezzo del suoi difensori avv. Giambattista Rizza e avv. Giuseppe Culotti, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 dicembre 2023 con cui la Corte di appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 4.600 di multa per la violazione degli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967, 612, 697 e 703 cod. pen.; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895/1967, pur essendo lo sparo avvenuto non in un luogo pubblico, bensì nella cucina di un ristorante in orario di chiusura, e per non avere ritenuto che egli abbia sparato mentre il pericolo era in corso e al solo fine di indurre il figlio a desistere dall'aggressione che stava portando contro i genitori; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello ha approfonditamente esaminato le questioni nuovamente avanzate con il ricorso, ed ha confermato la sussistenza del porto di un'arma in luogo pubblico perché lo stesso imputato ha ammesso di avere prelevato la pistola all'esterno del ristorante, iniziando quindi il porto in un luogo pubblico, e si è peraltro aggirato, con detta pistola, anche nella sala del ristorante, luogo sicuramente da qualificare come "aperto al pubblico", nonché ha ribadito, sulla base delle prove raccolte, che non vi è stata contestualità tra l'aggressione da parte del figlio e lo sparo, essendo il ricorrente uscito dal locale per munirsi della pistola, ed avendola, quindi, usata dopo che l'aggressione era terminata; ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e, a fronte di una motivazione non carente né manifestamente illogica, chiede a questa Corte una diversa valutazione nel merito (vedi Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747, circa l'oggetto del giudizio di legittimità); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il