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Ordinanza — n. 40956/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal against conditional sentence suspension revocation due to lack of prior judicial knowledge of obstructive crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40956/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Forlì Court's revocation of the conditional sentence suspension. The appellant argued that the revocation violated the Longo precedent requiring prior judicial knowledge of obstructive crimes, but the Court found this principle inapplicable since the revocation request was based on a new conviction not previously known. Consequently, the Court ruled that the lower court correctly exercised its duty to verify the file and revoked the benefit under Article 168 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.; Art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.: The principle requiring prior judicial knowledge of obstructive crimes for revoking conditional suspension applies only when the request is based on facts already known to the trial judge, not when it relies on a new conviction.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation of benefit obstructive crimes judicial knowledge Article 168 Penal Code inadmissible appeal Cassa delle ammende revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
Art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 164, comma 4, cod. pen.
pen.; ritenuto, dunque, che erroneamente il ricorrente invoca l'applicazione al caso che ci occupa del principio espresso dalle Sezioni Unite Longo, secondo cui «il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 373345 del 23/04/2015, Longo, RV. 264381
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STENTA PAOLO nato a CASACANDITELLA il 10/04/1948 avverso l'ordinanza del 02/05/2024 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; RITENUTO IN DATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Paolo Stenta ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei suoi riguardi il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale di Forlì del 19 luglio 2011, irrevocabile il 1 ottobre 2011 e, con tre distinti motivi, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la revoca sarebbe stata disposta senza accertare, in ossequio al principio di diritto espresso in sede di legittimità dalle Sez.

U. n. 373345 del 23/04/2015, Longo, RV. 264381), attraverso l'acquisizione al fascicolo processuale, se il giudice della cognizione fosse già o meno a conoscenza dei precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio, nonché deduce che anche la condanna pregiudicante sarebbe stata pronunciata con il beneficio della sospensione condizionale della pena; rilevato che tutti i motivi in parola, che richiamano l'applicazione del principio espresso da Sez. U Longo, citata, sono manifestamente infondati, poichè trascurano di considerare che, secondo il giudice dell'esecuzione il fatto comportante la revoca era da ravvisarsi nella sentenza del Tribunale di Forlì in data 10 ottobre 2018, irrevocabile il 17 novembre 2020, di condanna alla pena di quattro mesi di reclusione per un fatto commesso il 27 dicembre 2015 e, e che tale pena - contrariamente a quanto dedotto - non è stata subordinata al beneficio della sospensione condizionale; ritenuto che correttamente il Giudice a quo ha osservato che detta condanna era intervenuta nel quinquennio dalla concessione del beneficio e che la revoca era giustificata dal disposto di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.; ritenuto, dunque, che erroneamente il ricorrente invoca l'applicazione al caso che ci occupa del principio espresso dalle Sezioni Unite Longo, secondo cui «il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio», poiché tale principio è pacificamente applicabile al caso in cui la richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale sia svolta ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., ipotesi qui non ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dea ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere