Ordinanza — n. 40955/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTELLI GIANGIACOMO nato a BRESCIA il 27/12/1973 avverso l'ordinanza del 15/05/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Giangiacomo Bertelli ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Magistrato di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di differimento provvisorio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare e denuncia che il giudice specializzato avrebbe trascurato di considerare la relazione medica del consulente di parte e, pertanto, fondato il proprio convincimento su una documentazione parziale; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui l'esercizio, ad opera del magistrato di sorveglianza, del potere di provvedere in via provvisoria, sia che si concluda con il rigetto che con l'accoglimento della richiesta dell'interessato di applicazione della misura alternativa, si risolve nell'adozione di un provvedimento, comunque, non impugnabile attesa la sua natura appunto provvisoria, spettando al Tribunale e non al Magistrato la competenza a decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa; rilevato che il principio testé ribadito è stato reiteratamente affermato nella giurisprudenza di legittimità e che si è così detto che «in materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il Magistrato di Sorveglianza dovesse comunque trasmettere gli atti al Tribunale, essendo la domanda diretta ad ottenere unicamente l'applicazione provvisoria della misura alternativa)» (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145); che, ancor prima, si era affermato che «in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, non è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza respinge la richiesta di applicazione provvisoria della sospensione dell'esecuzione della pena per infermità fisica, trattandosi di provvedimento di natura meramente interinale» (Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, dep. 2015, Scarpetta, Rv. 261889; v., anche, Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Missanelli, Rv. 236879); rilevato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; _
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40955/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Giangiacomo Bertelli ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Magistrato di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di differimento provvisorio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare e denuncia che il giudice specializzato avrebbe trascurato di considerare la relazione medica del consulente di parte e, pertanto, fondato il proprio convincimento su una documentazione parziale; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui l'esercizio, ad opera del magistrato di sorveglianza, del potere di provvedere in via provvisoria, sia che si concluda con il rigetto che con l'accoglimento della richiesta dell'interessato di applicazione della misura alternativa, si risolve nell'adozione di un provvedimento, comunque, non impugnabile attesa la sua natura appunto provvisoria, spettando al Tribunale e non al Magistrato la competenza a decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa; rilevato che il principio testé ribadito è stato reiteratamente affermato nella giurisprudenza di legittimità e che si è così detto che «in materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il Magistrato di Sorveglianza dovesse comunque trasmettere gli atti al Tribunale, essendo la domanda diretta ad ottenere unicamente l'applicazione provvisoria della misura alternativa)» (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145); che, ancor prima, si era affermato che «in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, non è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza respinge la richiesta di applicazione provvisoria della sospensione dell'esecuzione della pena per infermità fisica, trattandosi di provvedimento di natura meramente interinale» (Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, dep. 2015, Scarpetta, Rv. 261889; v., anche, Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Missanelli, Rv. 236879); rilevato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; _
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTELLI GIANGIACOMO nato a BRESCIA il 27/12/1973 avverso l'ordinanza del 15/05/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Giangiacomo Bertelli ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Magistrato di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di differimento provvisorio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare e denuncia che il giudice specializzato avrebbe trascurato di considerare la relazione medica del consulente di parte e, pertanto, fondato il proprio convincimento su una documentazione parziale; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui l'esercizio, ad opera del magistrato di sorveglianza, del potere di provvedere in via provvisoria, sia che si concluda con il rigetto che con l'accoglimento della richiesta dell'interessato di applicazione della misura alternativa, si risolve nell'adozione di un provvedimento, comunque, non impugnabile attesa la sua natura appunto provvisoria, spettando al Tribunale e non al Magistrato la competenza a decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa; rilevato che il principio testé ribadito è stato reiteratamente affermato nella giurisprudenza di legittimità e che si è così detto che «in materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il Magistrato di Sorveglianza dovesse comunque trasmettere gli atti al Tribunale, essendo la domanda diretta ad ottenere unicamente l'applicazione provvisoria della misura alternativa)» (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145); che, ancor prima, si era affermato che «in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, non è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza respinge la richiesta di applicazione provvisoria della sospensione dell'esecuzione della pena per infermità fisica, trattandosi di provvedimento di natura meramente interinale» (Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, dep. 2015, Scarpetta, Rv. 261889; v., anche, Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Missanelli, Rv. 236879); rilevato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; _
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensor