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Ordinanza — n. 40954/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal against provisional supervision magistrate's rejection of therapeutic probation dismissed as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40954/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal against the provisional supervision magistrate's decision inadmissible. The magistrate rejected the request for therapeutic probation, citing the absence of flight risk and grave prejudice from continued detention. The Court ruled that such provisional decisions are merely interlocutory and cannot be challenged independently.

Regesto Legislator

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Art. 666, 677, 616 cod. proc. pen.; Provisional decisions by the supervision magistrate regarding the application of alternative measures are interlocutory and cannot be appealed independently.

Parole chiave

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provisional supervision decision therapeutic probation application interlocutory procedural act inadmissible appeal flight risk assessment mantenimento della carcerazione preventiva proroga della carcerazione espulsione misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666 cod. proc. pen.
Art. 677 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai
Sez. 1, n. 21982 del 17/07/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCIOSI TIZIANA natcia TORINO il 03/03/1973 avverso il decreto del 23/04/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINOtato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Torino, con il quale è stata respinta l'istanza di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova terapeutico presentata da Tiziana Franciosi ed è stata disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso del procedimento e la fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 666 e 677 cod. proc. pen.; Ritenuto che, secondo l'orientamento interpretativo del tutto prevalente, deve essere esclusa l'impugnabilità in via autonoma della decisione provvisoria del Magistrato di sorveglianza, trattandosi di provvedimento interinale correlato alla ricorrenza dei presupposti del «grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato detentivo» e dell'assenza di pericolo di fuga; così in particolare si è espressa questa Corte in numerosi arresti intervenuti sul tema (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145;

«In materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» e più di recente Sez. 1, n. 21982 del 17/07/2020 non massimata); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna de orrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 otto