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Ordinanza — n. 40951/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40951/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40951/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVASENNO ENRICO nato a TARANTO il 09/11/1975 avverso l'ordinanza del 07/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; Rilevato che Enrico Cavasenno, per mezzo del suo difensore avv. Marco Negrini, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 07 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino gli ha concesso la semilibertà per l'espiazione di una pena residua relativa a reati fallimentari, e ha respinto la richiesta di affidamento in prova o di detenzione domiciliare ritenendole misure non idonee ad assicurare la prevenzione dalla recidiva, stante la pericolosità sociale dimostrata dalle ulteriori condanne riportate e dai procedimenti pendenti, sempre per reati di natura fallimentare e tributaria; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale affermato sussistere un pericolo di recidiva mentre l'UEPE, nella sua relazione, ha sottolineato che attualmente il suo diverso contesto di vita e di lavoro consente di presumere che tale pericolo sia fortemente ridotto, e per avere contraddittoriamente concesso la misura alternativa della semilibertà, ritenendo dunque sussistere i presupposti della idoneità di tale misura alla rieducazione del condannato e alla prevenzione dalla recidiva, e concedendola in violazione dei limiti di pena da espiare previsti dalla legge; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto le dedotte illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata sono palesemente insussistenti, avendo il Tribunale fondato la valutazione circa il pericolo di recidiva, che anche la relazione dell'UEPE ritiene ridotto ma non escluso, su elementi oggettivi, quali i molti procedimenti pendenti per reati analoghi, anche commessi in epoca relativamente recente, e avendo motivato in modo logico e approfondito l'idoneità della misura alternativa concessa per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla legge, e la inidoneità delle altre misure richieste; ritenuto il ricorso inammissibile nella parte in cui il ricorrente contesta la violazione di legge per avere il Tribunale concesso la misura alternativa della semilibertà nonostante la pena da espiare sia superiore a sei mesi di reclusione, sia perché l'impugnazione è proposta da un soggetto che non vi ha interesse, trattandosi di una dedotta violazione commessa in suo favore, sia perché la giurisprudenza di legittimità ha da tempo ritenuto legittima la concessione di tale misura alternativa per espiare una pena superiore a sei mesi, in presenza dei presupposti di cui all'art. 50, comma 2, Ord. pen. (Sez. 1, n. 5998 del 01/12/1998, dep.1999, Rv. 212129); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40951/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; Rilevato che Enrico Cavasenno, per mezzo del suo difensore avv. Marco Negrini, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 07 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino gli ha concesso la semilibertà per l'espiazione di una pena residua relativa a reati fallimentari, e ha respinto la richiesta di affidamento in prova o di detenzione domiciliare ritenendole misure non idonee ad assicurare la prevenzione dalla recidiva, stante la pericolosità sociale dimostrata dalle ulteriori condanne riportate e dai procedimenti pendenti, sempre per reati di natura fallimentare e tributaria; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale affermato sussistere un pericolo di recidiva mentre l'UEPE, nella sua relazione, ha sottolineato che attualmente il suo diverso contesto di vita e di lavoro consente di presumere che tale pericolo sia fortemente ridotto, e per avere contraddittoriamente concesso la misura alternativa della semilibertà, ritenendo dunque sussistere i presupposti della idoneità di tale misura alla rieducazione del condannato e alla prevenzione dalla recidiva, e concedendola in violazione dei limiti di pena da espiare previsti dalla legge; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto le dedotte illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata sono palesemente insussistenti, avendo il Tribunale fondato la valutazione circa il pericolo di recidiva, che anche la relazione dell'UEPE ritiene ridotto ma non escluso, su elementi oggettivi, quali i molti procedimenti pendenti per reati analoghi, anche commessi in epoca relativamente recente, e avendo motivato in modo logico e approfondito l'idoneità della misura alternativa concessa per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla legge, e la inidoneità delle altre misure richieste; ritenuto il ricorso inammissibile nella parte in cui il ricorrente contesta la violazione di legge per avere il Tribunale concesso la misura alternativa della semilibertà nonostante la pena da espiare sia superiore a sei mesi di reclusione, sia perché l'impugnazione è proposta da un soggetto che non vi ha interesse, trattandosi di una dedotta violazione commessa in suo favore, sia perché la giurisprudenza di legittimità ha da tempo ritenuto legittima la concessione di tale misura alternativa per espiare una pena superiore a sei mesi, in presenza dei presupposti di cui all'art. 50, comma 2, Ord. pen. (Sez. 1, n. 5998 del 01/12/1998, dep.1999, Rv. 212129); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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pericolo di reiterazione semilibertà prescrizione della pena riabilitazione attitudine all'integrazione ripristino delle prestazioni d'invalidità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVASENNO ENRICO nato a TARANTO il 09/11/1975 avverso l'ordinanza del 07/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Enrico Cavasenno, per mezzo del suo difensore avv. Marco Negrini, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 07 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino gli ha concesso la semilibertà per l'espiazione di una pena residua relativa a reati fallimentari, e ha respinto la richiesta di affidamento in prova o di detenzione domiciliare ritenendole misure non idonee ad assicurare la prevenzione dalla recidiva, stante la pericolosità sociale dimostrata dalle ulteriori condanne riportate e dai procedimenti pendenti, sempre per reati di natura fallimentare e tributaria; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale affermato sussistere un pericolo di recidiva mentre l'UEPE, nella sua relazione, ha sottolineato che attualmente il suo diverso contesto di vita e di lavoro consente di presumere che tale pericolo sia fortemente ridotto, e per avere contraddittoriamente concesso la misura alternativa della semilibertà, ritenendo dunque sussistere i presupposti della idoneità di tale misura alla rieducazione del condannato e alla prevenzione dalla recidiva, e concedendola in violazione dei limiti di pena da espiare previsti dalla legge; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto le dedotte illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata sono palesemente insussistenti, avendo il Tribunale fondato la valutazione circa il pericolo di recidiva, che anche la relazione dell'UEPE ritiene ridotto ma non escluso, su elementi oggettivi, quali i molti procedimenti pendenti per reati analoghi, anche commessi in epoca relativamente recente, e avendo motivato in modo logico e approfondito l'idoneità della misura alternativa concessa per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla legge, e la inidoneità delle altre misure richieste; ritenuto il ricorso inammissibile nella parte in cui il ricorrente contesta la violazione di legge per avere il Tribunale concesso la misura alternativa della semilibertà nonostante la pena da espiare sia superiore a sei mesi di reclusione, sia perché l'impugnazione è proposta da un soggetto che non vi ha interesse, trattandosi di una dedotta violazione commessa in suo favore, sia perché la giurisprudenza di legittimità ha da tempo ritenuto legittima la concessione di tale misura alternativa per espiare una pena superiore a sei mesi, in presenza dei presupposti di cui all'art. 50, comma 2, Ord. pen. (Sez. 1, n. 5998 del 01/12/1998, dep.1999, Rv. 212129); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 ottobre 2024 Il Consigliere