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Ordinanza — n. 40950/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40950/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40950/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFINA SAIFFEDINE nato il 10/06/1998 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui Saiffedine Sfina era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed € 800,00 euro di ammenda, per i reati di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso in Varese il 17/02/2020; Ritenuto che con un unico motivo, riguardante la violazione dell'art. 131bis cod.pen., prospettando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliata dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la motivazione censurata in realtà evidenzia l'insussistenza dei presupposti per l'invocata causa di non punibilità in considerazione del fatto che l'imputato deteneva il coltello a serramanico di 15 cm con 6 cm di lama portandolo con sé nello zaino in un luogo dove un alterco assai vivace con un connazionale non era degenerato per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine che avevano diviso i contendenti; a tali elementi oggettivi di gravità si aggiungevano i precedenti penali dell'imputato per rapina, furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni;

Regesto Legislator

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art. 131bis cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40950/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi rapina reati violenti pena accessoria istigazione e aiuto al suicidio reato di coazione

Disposizioni normative citate

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art. 131bis cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFINA SAIFFEDINE nato il 10/06/1998 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui Saiffedine Sfina era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed € 800,00 euro di ammenda, per i reati di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso in Varese il 17/02/2020; Ritenuto che con un unico motivo, riguardante la violazione dell'art. 131bis cod.pen., prospettando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliata dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la motivazione censurata in realtà evidenzia l'insussistenza dei presupposti per l'invocata causa di non punibilità in considerazione del fatto che l'imputato deteneva il coltello a serramanico di 15 cm con 6 cm di lama portandolo con sé nello zaino in un luogo dove un alterco assai vivace con un connazionale non era degenerato per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine che avevano diviso i contendenti; a tali elementi oggettivi di gravità si aggiungevano i precedenti penali dell'imputato per rapina, furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle