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Ordinanza — n. 40947/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to appoint a defense lawyer as required by new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40947/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the detainee filed it personally without legal representation. The proceedings involved a challenge to an expulsion order following a prior rejection of an opposition by the Milan Supervision Tribunal. The court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, appeals against such measures must be signed by a registered defense lawyer to comply with legislative novella.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: Appeals against supervisory measures cannot be filed personally by the party but must be signed by a defense lawyer registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal procedure code defense lawyer requirement supervision tribunal appeal expulsion order challenge legitimate standing defect diritto di ottenere una decisione ritiro della querela penale revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod .proc.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMINE MOHAMED nato il 07/04/1992 avverso l'ordinanza del 13/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO(dato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 13 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'opposizione presentata da Mohamed Amine avverso il decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal magistrato di sorveglianza di Varese in data 08 marzo 2024.

2. Avverso l'ordinanza il detenuto Mohamed Amine ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione scritta, predisposta personalmente e depositata presso l'ufficio matricola del carcere.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod .proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi