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Ordinanza — n. 40943/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40943/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40943/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCO ROBERTO nato a MESSINA il 14/09/1988 avverso l'ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Roberto Coco, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessagli il 16 giugno 2021; ritenuto che l'ordinanza si sottragga alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell'affidamento in prova è stata disposta quale conseguenza della circostanza che il condannato aveva posto in essere più condotte contrarie alle prescrizioni, in data 31 gennaio e 8 aprile 2024, allorquando trovato, per ben due volte, in orario serale e notturno, in luogo di dimora di soggetti pregiudicati per reati in materia di stupefacenti; ritenuto che tali gravi condotte sono state ritenute, con motivazione non manifestamente illogica, chiaro sintomo dell'allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e conseguente la prova è stata reputata ormai fallita; ritenuto che detta motivazione sì pone nel solco dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40943/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Roberto Coco, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessagli il 16 giugno 2021; ritenuto che l'ordinanza si sottragga alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell'affidamento in prova è stata disposta quale conseguenza della circostanza che il condannato aveva posto in essere più condotte contrarie alle prescrizioni, in data 31 gennaio e 8 aprile 2024, allorquando trovato, per ben due volte, in orario serale e notturno, in luogo di dimora di soggetti pregiudicati per reati in materia di stupefacenti; ritenuto che tali gravi condotte sono state ritenute, con motivazione non manifestamente illogica, chiaro sintomo dell'allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e conseguente la prova è stata reputata ormai fallita; ritenuto che detta motivazione sì pone nel solco dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale pericolo di reiterazione procedura di ricusazione revoca dell'asilo abbandono del procedimento penale dipendenza da sostanze stupefacenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCO ROBERTO nato a MESSINA il 14/09/1988 avverso l'ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Roberto Coco, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessagli il 16 giugno 2021; ritenuto che l'ordinanza si sottragga alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell'affidamento in prova è stata disposta quale conseguenza della circostanza che il condannato aveva posto in essere più condotte contrarie alle prescrizioni, in data 31 gennaio e 8 aprile 2024, allorquando trovato, per ben due volte, in orario serale e notturno, in luogo di dimora di soggetti pregiudicati per reati in materia di stupefacenti; ritenuto che tali gravi condotte sono state ritenute, con motivazione non manifestamente illogica, chiaro sintomo dell'allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e conseguente la prova è stata reputata ormai fallita; ritenuto che detta motivazione sì pone nel solco dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.

Ne deriva che «il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479); considerato che, a fronte di tale congrua motivazione, il ricorrente si limita ad avversare la revoca sulla mera base della circostanza, invece del tutto ininfluente, che Coco si sia scusato per l'infrazione; ritenuto, altresì, che del pari corretta e motivata è l'indicazione della revoca, non già ex tunc (ossia dalla data di ammissione al beneficio), bensì dalla data della prima delle due violazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estens