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Ordinanza — n. 40933/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40933/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECHI SALVATORE nato a BOLOTANA il 28/01/1965 avverso l'ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Salvatore Sechi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha confermato quella con la quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato in relazione ai semestri di pena espiata dal 19 novembre 2022 al 18 novembre 2023; richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, De Witt, Rv. 258743 - 01;

Regesto Legislator

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art. 636 cod. pen; Ordinanza — n. 40933/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Salvatore Sechi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha confermato quella con la quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato in relazione ai semestri di pena espiata dal 19 novembre 2022 al 18 novembre 2023; richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, De Witt, Rv. 258743 - 01;

Parole chiave

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reclusione controlli ufficiali, controlli veterinari sanzione amministrativa sanzioni pecuniarie sviamento della giustizia inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 636 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECHI SALVATORE nato a BOLOTANA il 28/01/1965 avverso l'ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Salvatore Sechi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha confermato quella con la quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato in relazione ai semestri di pena espiata dal 19 novembre 2022 al 18 novembre 2023; richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, De Witt, Rv. 258743 - 01;

Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355); ricordato altresì che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522;

Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo dei richiamati principi, confermando il rigetto della libertà anticipata in relazione ai semestri suindicati, in occasione dei quali il condannato aveva posto in essere reiterati episodi di malgoverno di animali, per i quali era stato sottoposto a sanzioni amministrative, e di introduzione e abbandono di animali, integranti il delitto di cui all'art. 636 cod. pen.; rilevato altresì che, a fronte di una congrua valutazione sulla sintomaticità di tali fatti, integranti peraltro violazione delle prescrizioni della misura dell'affidamento in prova cui Sechi è sottoposto, ritenuti per nulla occasionali, bensì sicuro indice di mancata partecipazione all'opera di rieducazione, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già adeguatamente vagliate e superate dal Tribunale; ritenuto, infine, che nessuna incidenza può attribuirsi al mero lapsus calami consistente nell'indicazione errata delle conclusioni del Pubblico ministero (rigetto, in luogo di quelle corrette, favorevoli all'accoglimento del reclamo), considerato che la corretta indicazione risulta dal verbale di udienza e che si tratta, comunque, di un parere non vincolante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Cons