Ordinanza — n. 40923/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGHEAN CONSTANTIN DANIEL nato il 07/05/1979 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Lighean CdItantin Daniel, ritenuto che il primo motivo di ricorso nella parte in cui vorrebbe far derivare dal non liquet del primo giudice in ordine all'avanzata richiesta di cui all'art. 131- bis cod. pen. la nullità della relativa sentenza, è manifestamente infondato, risultando a norma dell'art. 604 cod. proc. pen., le ipotesi di nullità della sentenza di primo grado tassativa rientrando, pertanto, nel potere-dovere del giudice di appello di integrare detta motivazione (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118 nel senso che "la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante"); ritenuto che, secondo il consolidato orientamento di legittimità l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis cod. pen, art. 604 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40923/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131- bis cod. pen. la nullità della relativa sentenza, è manifestamente infondato, risultando a norma dell'art. 604 cod. proc. pen., le ipotesi di nullità della sentenza di primo grado tassativa rientrando, pertanto, nel potere-dovere del giudice di appello di integrare detta motivazione (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118 nel senso che "la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante"); ritenuto che, secondo il consolidato orientamento di legittimità l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGHEAN CONSTANTIN DANIEL nato il 07/05/1979 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lighean CdItantin Daniel, ritenuto che il primo motivo di ricorso nella parte in cui vorrebbe far derivare dal non liquet del primo giudice in ordine all'avanzata richiesta di cui all'art. 131- bis cod. pen. la nullità della relativa sentenza, è manifestamente infondato, risultando a norma dell'art. 604 cod. proc. pen., le ipotesi di nullità della sentenza di primo grado tassativa rientrando, pertanto, nel potere-dovere del giudice di appello di integrare detta motivazione (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118 nel senso che "la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante"); ritenuto che, secondo il consolidato orientamento di legittimità l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigli tepsore I