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Ordinanza — n. 40920/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40920/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40920/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STIZZA ANDREA nato a MONTEGRANARO il 27/06/1958 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Andrea Stizza, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata audizione della persona offesa nella fase dibattimentale è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e T ahery c/Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/Germania, la base esclusiva e determinante dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di adeguate garanzie procedurali, individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

Regesto Legislator

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art. 512 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40920/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

Parole chiave

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legittimo sospetto di parzialità testimone a carico diritto ecclesiastico protestante actio confessoria altri capi d'accusa causa legittima

Disposizioni normative citate

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art. 512 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STIZZA ANDREA nato a MONTEGRANARO il 27/06/1958 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Andrea Stizza, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata audizione della persona offesa nella fase dibattimentale è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e T ahery c/Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/Germania, la base esclusiva e determinante dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di adeguate garanzie procedurali, individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. invero i giudici del merito hanno chiarito che le dichiarazioni della persona offesa non rappresentano l'unica prova dei fatti contestati, evidenziando puntualmente altri elementi, quali: le dichiarazioni testimoniali di altro parroco destinatario di una condotta analoga e il versamento effettuato dalla persona offesa sulla carta postepay del ricorrente;rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2024 Il Consigliere Est