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Ordinanza — n. 40919/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40919/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAUCINA ANTONIO nato a PALERMO il 25/09/1990 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Antonio Baucina, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, i giudici del merito hanno puntualmente indicato le ragioni a mente delle quali non può essere accolta la tesi difensiva, difatti, il ricorrente ha materialmente riscattato le somme oggetto di richiesta dagli autori del furto, avendo quindi offerto un contributo eziologico alla riscossione delle somme da parte del titolare della pretesa legittima agendo nell'ottica di guadagnare anche qualcosa per sé (Sez. 2, n.6824 del 18/01/2017, Rv. 269117; conforme Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40919/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n.6824 del 18/01/2017, Rv. 269117; conforme Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale eccezioni processuali tardive sanzione sproporzionata pena accessoria anticipo spese tardivo allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAUCINA ANTONIO nato a PALERMO il 25/09/1990 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Baucina, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, i giudici del merito hanno puntualmente indicato le ragioni a mente delle quali non può essere accolta la tesi difensiva, difatti, il ricorrente ha materialmente riscattato le somme oggetto di richiesta dagli autori del furto, avendo quindi offerto un contributo eziologico alla riscossione delle somme da parte del titolare della pretesa legittima agendo nell'ottica di guadagnare anche qualcosa per sé (Sez. 2, n.6824 del 18/01/2017, Rv. 269117; conforme Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consi stensore Il P