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Ordinanza — n. 40916/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40916/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMMOLO MICHELE nato a MODICA il 16/09/1991 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; • Letto il ricorso Michele Emmolo, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta con i motivi di gravame in ordine alla rinnovazione della perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere del ricorrente è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ha ritenuto sufficiente ed esaustivo il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado per poter riesaminare la situazione processuale del ricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della fattispecie di ricettazione ex art. 648, comma 2, cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40916/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della fattispecie di ricettazione ex art. 648, comma 2, cod. pen.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida credito al consumo offesa al credito abuso di carte-chèques recidiva nell'infrazione abuso di impianti di telecomunicazioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMMOLO MICHELE nato a MODICA il 16/09/1991 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso Michele Emmolo, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta con i motivi di gravame in ordine alla rinnovazione della perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere del ricorrente è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ha ritenuto sufficiente ed esaustivo il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado per poter riesaminare la situazione processuale del ricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della fattispecie di ricettazione ex art. 648, comma 2, cod. pen.

è manifestamente infondato poiché fondato su i medesimi motivi dedotti in appello correttamente disattesi dai giudici del merito i quali ne hanno correttamente escluso la ricorrenza tenuto conto della tipologia del bene di provenienza delittuosa (si tratta di una carta di credito) e dell'utilizzo fatto dello stesso dal ricorrente 8per acquistare ben due telefoni cellulari) non può inquadrarsi nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consiglier Estensore