Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40915/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40915/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MZOUZI MEHER nato il 08/08/1986 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso El Mzouzi Meher, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alle fattispecie di cui agli artt. 612, comma 2, e 635, comma 2, cod. pen., è indeducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale per l'integrazione della fattispecie di danneggiamento con minacce alla persona prevista all'art. 635, comma 1, cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40915/2024 — snpen · Corte di Cassazione: è necessario che queste ultime siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo , con la conseguenza che, i questa ipotesi, il reato di minaccia è assorbito in quello di danneggiamento aggravato (Sez. 2, n. 1377 del 12/12/2014, dep. 2015, Rompili, Rv. 261824; cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro anticipo spese tardivo notifica tardiva dei difetti termini di ricorso dichiarazione fiscale tardiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MZOUZI MEHER nato il 08/08/1986 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso El Mzouzi Meher, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alle fattispecie di cui agli artt. 612, comma 2, e 635, comma 2, cod. pen., è indeducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale per l'integrazione della fattispecie di danneggiamento con minacce alla persona prevista all'art. 635, comma 1, cod. pen.

è necessario che queste ultime siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo , con la conseguenza che, i questa ipotesi, il reato di minaccia è assorbito in quello di danneggiamento aggravato (Sez. 2, n. 1377 del 12/12/2014, dep. 2015, Rompili, Rv. 261824; cfr.

Sez. 5, n. 15643, del 13/12/2019, dep. 2020, Forte Francesco, Rv. 279105); • ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. peri. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01); che i giudici del merito hanno quindi escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base dell'atteggiamento mostrato dal ricorrente nei confronti del soggetto passivo e del valore complessivo del danno causato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere E