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Ordinanza — n. 40912/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40912/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40912/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALASA FLORIN TIBERIUS nato il 26/09/1975 avverso la sentenza del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Balasa Florin Tiberius, ritenuto che, con atto dell'8 agosto 2024 il ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 155/2024 pronunciata in data 11.04.24 dal Gip presso il tribunale di Piacenza; ritenuto che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso e che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si tiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921-01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40912/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 155/2024 pronunciata in data 11.04.24 dal Gip presso il tribunale di Piacenza; ritenuto che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso e che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si tiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921-01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie condono delle spese procedurali rinuncia al reddito restituzione dei sussidi statali condanna al pagamento pecuniario modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
art. 591 cod. proc. pen
606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALASA FLORIN TIBERIUS nato il 26/09/1975 avverso la sentenza del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Balasa Florin Tiberius, ritenuto che, con atto dell'8 agosto 2024 il ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 155/2024 pronunciata in data 11.04.24 dal Gip presso il tribunale di Piacenza; ritenuto che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso e che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si tiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921-01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estenso