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Ordinanza — n. 40907/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40907/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40907/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIENTO PASQUALE nato a NAPOLI il 01/01/1966 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Pasquale Ciliento, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione al calcolo della prescrizione è manifestamente infondato poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta Vincenzo, Rv. 274721-01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532 - 01; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40907/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta Vincenzo, Rv. 274721-01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532 - 01; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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ricorso all'autorità di vigilanza impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale opposizione tardiva contributi per le attività di vigilanza censure procedurali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIENTO PASQUALE nato a NAPOLI il 01/01/1966 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Ciliento, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione al calcolo della prescrizione è manifestamente infondato poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta Vincenzo, Rv. 274721-01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532 - 01; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2024 Estens