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Ordinanza — n. 40905/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40905/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40905/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIAPIA VINCENZO nato a NAPOLI il 07/05/1973 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Vincenzo Mangiapia, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'intervenuta prescrizione del delitto contestato è manifestamente infondato in' quanto al di là della correttezza dell'indicazione del termine massimo di prescrizione pure indicato dalla sentenza impugnata, la contestazione della recidiva specifica preclude l'invocata estinzione del reato, in quanto tale circostanza rileva non solo ai fini del calcolo del termine ordinario ex art. 157 cod. pen., bensì anche con riferimento al termine massimo, in ragione dell'entità della proroga ex art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328), con conseguente misura complessiva di gran lunga superiore a quella indicata nella sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 40905/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 157 cod. pen., bensì anche con riferimento al termine massimo, in ragione dell'entità della proroga ex art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328), con conseguente misura complessiva di gran lunga superiore a quella indicata nella sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico perizia psichiatrica insufficiente inesigibile malgrado lesioni salute allontanamento nonostante motivi di salute fascicolo medico accertamento medico complementare

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIAPIA VINCENZO nato a NAPOLI il 07/05/1973 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Mangiapia, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'intervenuta prescrizione del delitto contestato è manifestamente infondato in' quanto al di là della correttezza dell'indicazione del termine massimo di prescrizione pure indicato dalla sentenza impugnata, la contestazione della recidiva specifica preclude l'invocata estinzione del reato, in quanto tale circostanza rileva non solo ai fini del calcolo del termine ordinario ex art. 157 cod. pen., bensì anche con riferimento al termine massimo, in ragione dell'entità della proroga ex art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328), con conseguente misura complessiva di gran lunga superiore a quella indicata nella sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres ente