Ordinanza — n. 40904/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOIS GIUSEPPE MARIO nato a NUORO il 08/09/1963 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Giuseppe Mario Fois, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione alla contestata recidiva reiterata specifica non risulta essere stato preventivamente dedotto secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, peraltro, il motivo di ricorso che contesta il riconoscimento e l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., involge accertamenti di fatto preclusi al sindacato di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40904/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, peraltro, il motivo di ricorso che contesta il riconoscimento e l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., involge accertamenti di fatto preclusi al sindacato di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOIS GIUSEPPE MARIO nato a NUORO il 08/09/1963 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Mario Fois, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione alla contestata recidiva reiterata specifica non risulta essere stato preventivamente dedotto secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, peraltro, il motivo di ricorso che contesta il riconoscimento e l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., involge accertamenti di fatto preclusi al sindacato di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr idente