Ordinanza — n. 40903/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARAGLIOLA ANNA nato a NAPOLI il 22/03/1984 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Anna Paragliola, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di truffa aggravata anziché nel reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche è manifestamente infondato poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. l'attività organizzata di natura fraudolenta posta in essere per conseguire erogazioni pubbliche, nel caso in cui la falsa dichiarazione all'ente si ponga come uno dei segmenti dell'azione delittuosa, presupponendo essa il mancato possesso di una serie di requisiti dichiarati falsamente esistenti per indurre in errore l'ente erogatore (Sez. 2, n. 19841 del 12/01/2023, Bonfrate, Rv. 285397 — 01) conforme Sez. 2, n. 13573 del 2024 non massimata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40903/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640-bis cod. pen. l'attività organizzata di natura fraudolenta posta in essere per conseguire erogazioni pubbliche, nel caso in cui la falsa dichiarazione all'ente si ponga come uno dei segmenti dell'azione delittuosa, presupponendo essa il mancato possesso di una serie di requisiti dichiarati falsamente esistenti per indurre in errore l'ente erogatore (Sez. 2, n. 19841 del 12/01/2023, Bonfrate, Rv. 285397 — 01) conforme Sez. 2, n. 13573 del 2024 non massimata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARAGLIOLA ANNA nato a NAPOLI il 22/03/1984 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Anna Paragliola, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di truffa aggravata anziché nel reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche è manifestamente infondato poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. l'attività organizzata di natura fraudolenta posta in essere per conseguire erogazioni pubbliche, nel caso in cui la falsa dichiarazione all'ente si ponga come uno dei segmenti dell'azione delittuosa, presupponendo essa il mancato possesso di una serie di requisiti dichiarati falsamente esistenti per indurre in errore l'ente erogatore (Sez. 2, n. 19841 del 12/01/2023, Bonfrate, Rv. 285397 — 01) conforme Sez. 2, n. 13573 del 2024 non massimata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in* favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, V8 ottobre 2024 Il Consi e Estensore Il re