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Ordinanza — n. 40902/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40902/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40902/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MICHELE nato a ACERRA il 09/03/1984 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Michele Russo, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello ha ritenuto che dall'istruttoria l'odierno ricorrente risulta pacificamente autore della fattispecie contestata posto che i dati evidenziati dalla difesa hanno natura neutra-congetturale rileverebbe pure il concorso previo concerto, con terzi non identificati, in quanto coevo del conseguimento dell'unitario profitto illecito perseguito e realizzato dall'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40902/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MICHELE nato a ACERRA il 09/03/1984 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Michele Russo, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello ha ritenuto che dall'istruttoria l'odierno ricorrente risulta pacificamente autore della fattispecie contestata posto che i dati evidenziati dalla difesa hanno natura neutra-congetturale rileverebbe pure il concorso previo concerto, con terzi non identificati, in quanto coevo del conseguimento dell'unitario profitto illecito perseguito e realizzato dall'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico inesigibile malgrado lesioni salute allontanamento nonostante motivi di salute necessità di cure mediche accertamento medico incompleto perizia medica superata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MICHELE nato a ACERRA il 09/03/1984 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Russo, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello ha ritenuto che dall'istruttoria l'odierno ricorrente risulta pacificamente autore della fattispecie contestata posto che i dati evidenziati dalla difesa hanno natura neutra-congetturale rileverebbe pure il concorso previo concerto, con terzi non identificati, in quanto coevo del conseguimento dell'unitario profitto illecito perseguito e realizzato dall'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigli Estensore Il Pre