Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40901/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40901/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40901/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIA PASQUALE nato a NAPOLI il 13/03/2002 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Pasquale Castiglia, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla concessione delle attenuanti generiche, è del tutto generico essendo privo dell'indicazione degli elementi argomentativi di sostegno; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha puntualmente indicato che le circostanze attenuanti sono state riconosciute nella massima estensione già nella sentenza di primo grado; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40901/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha puntualmente indicato che le circostanze attenuanti sono state riconosciute nella massima estensione già nella sentenza di primo grado; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
attitudine all'integrazione ricorso all'autorità di vigilanza ricollocamento in un istituto assistenza riabilitativa nuova domanda di prestazioni d'invalidità allontanamento nonostante motivi di salute
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIA PASQUALE nato a NAPOLI il 13/03/2002 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Castiglia, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla concessione delle attenuanti generiche, è del tutto generico essendo privo dell'indicazione degli elementi argomentativi di sostegno; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha puntualmente indicato che le circostanze attenuanti sono state riconosciute nella massima estensione già nella sentenza di primo grado; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presi ente _—