Ordinanza — n. 40901/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIA PASQUALE nato a NAPOLI il 13/03/2002 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Pasquale Castiglia, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla concessione delle attenuanti generiche, è del tutto generico essendo privo dell'indicazione degli elementi argomentativi di sostegno; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha puntualmente indicato che le circostanze attenuanti sono state riconosciute nella massima estensione già nella sentenza di primo grado; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40901/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha puntualmente indicato che le circostanze attenuanti sono state riconosciute nella massima estensione già nella sentenza di primo grado; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIA PASQUALE nato a NAPOLI il 13/03/2002 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pasquale Castiglia, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla concessione delle attenuanti generiche, è del tutto generico essendo privo dell'indicazione degli elementi argomentativi di sostegno; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha puntualmente indicato che le circostanze attenuanti sono state riconosciute nella massima estensione già nella sentenza di primo grado; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presi ente _—