Ordinanza — n. 40899/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURICCHIO PASQUALE (CUI 03RZ3PM) nato a PAGANI il 04/07/1975 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Pasquale Auricchio, ritenuto che i sei motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva sono generici, confusi e aspecifici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40899/2024 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità "è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen." (Sez.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURICCHIO PASQUALE (CUI 03RZ3PM) nato a PAGANI il 04/07/1975 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pasquale Auricchio, ritenuto che i sei motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva sono generici, confusi e aspecifici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità "è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen." (Sez.
II, n. 3126 del 29/11/23 dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800-01); vista la nota conclusioni dell'i ottobre 2024, depositata dal difensore del ricorrente, con cui insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consiglier . tensore Il P