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Ordinanza — n. 40898/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40898/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40898/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO ANDREA nato a EBOLI il 13/10/1975 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Andrea Corrado, ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dall'Avvocato Mario Pastorino e l'unico motivo di ricorso proposto dall'Avvocato Giuseppe Russo con censure sovrapponibili in punto di responsabilità contestando la correttezza della motivazione sono manifestamente infondati poiché non si confrontano con la motivazione offerta dalla Corte d'appello che a pag. 4 della sentenza impugnata, indica precisi elementi individualizzanti di tipo convergente da cui i giudici del gravame hanno ritenuto confermata inequivocabilmente la responsabilità del ricorrente(l'imputato era stato indicato come titolare di una ditta, residente in un certo luogo e intestatario di un utenza cellulare); osservato che il ricorrente non ha offerto una versione alternativa alla ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici del merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, proposto dall'Avvocato Mario Pastorino, che contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 40898/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della sentenza impugnata, indica precisi elementi individualizzanti di tipo convergente da cui i giudici del gravame hanno ritenuto confermata inequivocabilmente la responsabilità del ricorrente(l'imputato era stato indicato come titolare di una ditta, residente in un certo luogo e intestatario di un utenza cellulare); osservato che il ricorrente non ha offerto una versione alternativa alla ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici del merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, proposto dall'Avvocato Mario Pastorino, che contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen.

Parole chiave

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circostanza attenuante carenza di sostanza economica maggiorazione dissuasiva sanzioni pecuniarie grave tentazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
5 dell'impugnata sentenza ha ritenuto insussistenti i presupposti previsti dall'art. 648, comma 4, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO ANDREA nato a EBOLI il 13/10/1975 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Andrea Corrado, ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dall'Avvocato Mario Pastorino e l'unico motivo di ricorso proposto dall'Avvocato Giuseppe Russo con censure sovrapponibili in punto di responsabilità contestando la correttezza della motivazione sono manifestamente infondati poiché non si confrontano con la motivazione offerta dalla Corte d'appello che a pag. 4 della sentenza impugnata, indica precisi elementi individualizzanti di tipo convergente da cui i giudici del gravame hanno ritenuto confermata inequivocabilmente la responsabilità del ricorrente(l'imputato era stato indicato come titolare di una ditta, residente in un certo luogo e intestatario di un utenza cellulare); osservato che il ricorrente non ha offerto una versione alternativa alla ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici del merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, proposto dall'Avvocato Mario Pastorino, che contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen.

è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello a pag. 5 dell'impugnata sentenza ha ritenuto insussistenti i presupposti previsti dall'art. 648, comma 4, cod. pen., alla luce della intrinseca pericolosità della condotta; considerato che, l'inammissibilità dei ricorsi, non consentendo il formarsi di un valido rapporto processuale, preclude alla Corte di legittimità di rilevare e dichiarare la sopravvenuta prescrizione del reato (Sez. 2, n. 28848 dell'8/05/2013, RV. 256463-01); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigli re Estensore I