Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40895/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40895/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40895/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINNO GIOVANNI nato a NAPOLI il 28/01/1990 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Giovanni Zinno, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la violazione di legge in relazione alla nozione di atti preparatori ex art. 56 e 628, comma 2 e 3, cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha puntualmente indicato l'inizio della condotta punibile che va ben al di là della "collocazione" ma si traduce in una materialità offensiva estrinsecatasi causalmente ai fini della sottrazione dell'oggetto avuto di mira; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40895/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 628, comma 2 e 3, cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha puntualmente indicato l'inizio della condotta punibile che va ben al di là della "collocazione" ma si traduce in una materialità offensiva estrinsecatasi causalmente ai fini della sottrazione dell'oggetto avuto di mira; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria atti impugnabili impugnazione di decisioni amministrative legittimazione a ricorrere condono delle spese procedurali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINNO GIOVANNI nato a NAPOLI il 28/01/1990 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Zinno, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la violazione di legge in relazione alla nozione di atti preparatori ex art. 56 e 628, comma 2 e 3, cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha puntualmente indicato l'inizio della condotta punibile che va ben al di là della "collocazione" ma si traduce in una materialità offensiva estrinsecatasi causalmente ai fini della sottrazione dell'oggetto avuto di mira; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'