Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under procedural code article 606.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore De Marco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law regarding the reasoning on liability and sentencing, but the court found his complaints generic and lacking specific factual grounds. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was logical and sufficient, rejecting the review of the substantive merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation's review of a judgment's reasoning is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, excluding any assessment of whether the motivation corresponds to the acquired procedural facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCO SALVATORE nato a NAPOLI il 05/02/1992 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore De Marco, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di lesioni personali è generico e aspecifico oltreché manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. avendo la Corte d'appello ritenuto che la violenza esercitata dal ricorrente deve ritenersi configurata sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dei fotogrammi in atti e incentrandosi le doglianze difensive su profili di merito non scrutinabili in questa sede; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione finale del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato poiché la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha puntualmente indicato gli elementi in forza dei quali è stata riconosciuta la recidiva, sono state negate le attenuanti generiche ed è stata determinata la diminuzione per l'ipotesi tentata; che, invero i giudici del merito a pag. 6 dell'impugnata sentenza facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice", hanno riconosciuto la recidiva in forza di numerose precedenti condanne per reati della stessa indole di quello per il quale si procede del tutto espressive, in punto di continenza, di un percorso delinquenziale non sopito; che la Corte d'appello ha motivato il diniego della concessione delle attenuanti generiche sulla base delle modalità dell'azione e della personalità del ricorrente, nonché l'assenza di elementi positivamente valutabili; che i giudici hanno ritenuto che la riduzione minima anziché la massima stabilita per l'ipotesi tentata fosse pienamente giustificata dalla personalità criminale del ricorrente; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d'ella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigl