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Ordinanza — n. 40893/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40893/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40893/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTIMELLI ELENA nato a NOCERA INFERIORE il 26/07/1990 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Elena Battimelli, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 40893/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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deposito tardivo tardivo pagamento delle spese versamento dell'anticipo delle spese documenti mancanti adempimento dei presupposti processuali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTIMELLI ELENA nato a NOCERA INFERIORE il 26/07/1990 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Elena Battimelli, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, il motivo di ricorso è generico e aspecifico rispetto al tema introdotto con l'atto di appello congruamente scrutinato e argomentato dalla sentenza impugnata; che la Corte d'appello ha puntualmente disatteso i motivi di gravame escludendo l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. sulla base della non occasionalità e dalle modalità della condotta; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consi e Estensore Il