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Ordinanza — n. 40892/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40892/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40892/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGIERI ALICE nato a PESCARA il 16/05/1993 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Alice Rugieri, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico e fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, il motivo di ricorso reitera genericamente a fronte di una motivazione congrua in punto di affermazione di colpevolezza avendo la Corte d'appello fatto riferimento a puntuali elementi probatori aventi carattere individualizzante e risultando indimostrata e generica l'alternativa a discarico prospettata dalla difesa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40892/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, il motivo di ricorso reitera genericamente a fronte di una motivazione congrua in punto di affermazione di colpevolezza avendo la Corte d'appello fatto riferimento a puntuali elementi probatori aventi carattere individualizzante e risultando indimostrata e generica l'alternativa a discarico prospettata dalla difesa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti eccezioni processuali tardive anticipo spese tardivo dichiarazione fiscale tardiva termini di ricorso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGIERI ALICE nato a PESCARA il 16/05/1993 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alice Rugieri, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico e fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, il motivo di ricorso reitera genericamente a fronte di una motivazione congrua in punto di affermazione di colpevolezza avendo la Corte d'appello fatto riferimento a puntuali elementi probatori aventi carattere individualizzante e risultando indimostrata e generica l'alternativa a discarico prospettata dalla difesa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigli tensore Il Prey