Italian Court dismisses appeal against conviction for forgery, rejecting claims of legal violation and lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Zaccaria inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for forgery and refusal of general mitigating circumstances, arguing legal violations and insufficient reasoning. The court rejected these claims, affirming that the appellate judge's decision was logically sound and based on relevant evidence without requiring consideration of every favorable element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 and 3 c.p.p.; The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence or test the logical consistency of the lower court's reasoning, and the denial of general mitigating circumstances is valid if the judge references decisive factors without needing to address all arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCARIA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/05/1969 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Zaccaria, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla in relazione alla richiesta di assoluzione in ordine alle fattispecie di cui agli artt. 497 bis e 648 cod. pen. sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di legittimità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7 e 8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato disattendendo le doglianze formulate nel merito dalla difesa in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente della falsità dei documenti rinvenuti presso la sua abitazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); che, invero, la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della particolare gravità dei fatti commessi, desunta dal numero dei documenti falsificati, nonché dalla mancanza di elementi favorevoli sintomatici di effettiva resipiscenza;rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Esten