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Ordinanza — n. 40890/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40890/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Gravina inadmissible due to a lack of specific grounds. The court found the appellant's arguments merely repeated reasons already rejected by the lower court regarding sentencing mitigation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat arguments already discussed and rejected by the court of appeal, lacking a specific connection to the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code repeated arguments sentencing mitigation court costs Cassa delle ammende ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA SALVATORE nato a NAPOLI il 11/01/1972 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Gravina, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito lungi dal fare esclusivo riferimento ai precedenti penali, pure significativi risultando ritenuta la recidiva, hanno puntualmente indicato gli elementi in forza dei quali l'imputato non aveva tenuto un comportamento tale da meritare una diminuzione del trattamento sanzionatorio non avendo risarcito il danno alla vittima, non avendo dimostrato segni di pentimento e che al contrario la confessione resa era parziale e finalizzata esclusivamente ad alleggerire la posizione della correa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr9i