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Ordinanza — n. 40850/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's valid reasoning on threat value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40850/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding that the defendant's conduct constituted a threat under Article 336 of the Penal Code. The court rejected this as a generic argument, noting the first instance judge had already thoroughly examined and dismissed these specific points with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are generic and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive argument threat value Article 336 penal code procedural costs Cassation review minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI ILARIO nato a SASSARI il 07/03/1981 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Marini) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla valenza minatoria della condotta in addebito, pienamente integratrice del reato di cui all'art. 336 cod. pen. (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 se e bre 2024 Il consigli -e estensore Il Pridnte Orjj2 il o i Anget Cjstanzo DEPOSITATA IN CANC