Ordinanza — n. 40849/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PUPPO MILENA nato a MILANO il 13/10/1990 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Del Puppo) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla ribadita configurabilità, in astratto ed in concreto, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, attesa la ribadita presenza di più persone, sebbene anch'esse pubblici ufficiali, al momento della pronuncia delle espressioni offensive (motivi 1, 2) nonché in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (motivo 3) per le ragioni approfonditamente esplicate alle pag. 5-6 della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40849/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. (motivo 3) per le ragioni approfonditamente esplicate alle pag. 5-6 della sentenza impugnata.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PUPPO MILENA nato a MILANO il 13/10/1990 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Del Puppo) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla ribadita configurabilità, in astratto ed in concreto, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, attesa la ribadita presenza di più persone, sebbene anch'esse pubblici ufficiali, al momento della pronuncia delle espressioni offensive (motivi 1, 2) nonché in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (motivo 3) per le ragioni approfonditamente esplicate alle pag. 5-6 della sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 se e bre 2024 Il consiglj estensore • DEPOSITATA IN CA